Seguici su
Cerca

Avviso pubblico finalizzato alla concessione di un’area pubblica per lo svolgimento di un mercatino dell’ Usato e del Riuso

La proposta, composta dalla domanda e dagli allegati di seguito specificati, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 Maggio

 2026 ed inoltrata all’indirizzo PEC: comune.lonateceppino@pec.regione.lombardia.it

Data:
Giovedì, 23 Aprile 2026
Avviso pubblico finalizzato alla concessione di un’area pubblica per lo svolgimento di un mercatino dell’ Usato e del Riuso

Descrizione

Il Comune di Lonate Ceppino intende affidare la concessione di suolo pubblico per lo svolgimento di un mercato dell’usato e del riuso, tra operatori non commerciali, con la finalità di diffondere la cultura del recupero, evitando lo spreco di risorse in una precisa ottica di economia eco- sostenibile ed al contempo offrire un’occasione di incontro e di aggregazione per i cittadini.

 
Art. 1 - Oggetto dell’Avviso

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione dei soggetti ai quali assegnare la concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento a carattere sperimentale di un mercatino dell’usato e dei riuso per:

  • lo scambio, riutilizzo e riciclo degli oggetti di consumo di uso quotidiano;
  • la vendita di prodotti di hobbistica, cioè beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità, non in forma professionale (es. bigiotteria, dècoupage, soprammobili, ecc.);
  • la vendita di oggetti provenienti esclusivamente da collezionismo privato;
  • la vendita di oggetti di piccolo

 

Lo svolgimento del mercatino non comporterà oneri per l’Amministrazione Comunale.

 
Art. 2 - Luogo di svolgimento

Area mercato di Piazzale Libertà, identificata nella planimetria allegata, per complessivi mq 1.000. Le attività di vendita ed esposizione dovranno avvenire esclusivamente all’interno dell’area concessa.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare altre aree ritenute idonee allo svolgimento del mercato dell’usato e del riuso anche successivamente alla concessione dell’area alle stesse condizioni, senza che il concessionario possa avanzare alcun tipo di pretesa nei confronti dell’Amministrazione stessa.

 

L’eventuale spostamento del mercatino dovrà essere comunicato al concessionario con almeno 30 giorni di anticipo da parte dell’Amministrazione.

 

Il concessionario potrà annullare la data del mercatino a cause di forza maggiore comunicandolo all’ ufficio di Polizia Locale il prima possibile (meteo, mancanza di espositori ecc.)

Art. 3 – Giorno di svolgimento – orari e durata dell’iniziativa

 

Il mercatino si svolgerà la prima Domenica del mese a partire dal 07.06.2026, dalle ore 07.00 alle ore 14.00, salvo diverse disposizioni da parte dell’ organizzatore e/o del Comune o ancora in occasione di coincidenza con festività nazionali.

 

La frequenza del mercato potrà essere modificata in base all’andamento della manifestazione.

Il posizionamento delle attrezzature espositive deve avvenire non prima delle ore 06.00 e lo sgombero e la pulizia dell’area entro le ore 15.00.

 
Art. 4 - Soggetti ammessi a partecipare

 Il presente Avviso Pubblico è rivolto alle Associazioni di collezionisti/venditori privati (maggiorenni) occasionali non professionisti, che non siano titolari di autorizzazioni per lo svolgimento del commercio su area pubblica, che non possiedano alcun titolo abilitativo per il commercio in sede fissa, che non siano artigiani che vendano i propri articoli prodotti in forma professionale o imprenditoriale, ad eccezione della gestione di un unico punto di somministrazione gestito a livello professionale e/o dalla stessa Associazione concessionaria dell’area.

 

Le predette associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere legalmente costituite;
  • prevedere tra gli scopi statutari, la possibilità di promuovere, organizzare e realizzare mostre- mercato, mercatini dell’usato e del riuso;
  • non presentare situazioni di morosità nei confronti del Comune di Lonate Ceppino;
  • che non sussistano, nei propri confronti, cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (Antimafia).

 Art. 5 – Merci ammesse e limitazioni

E’ consentita l’esposizione di oggetti usati e di modico valore quali a mero titolo esemplificativo:

  1. la vendita di oggetti provenienti esclusivamente da collezionismo privato;
  2. la vendita oggettistica, arredi, attrezzi, giochi, libri, fumetti, articoli casalinghi, abbigliamento ecc;
  3. la vendita di oggetti di piccolo antiquariato;
  4. la vendita di prodotti di hobbistica cioè beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità non in forma professionale (es. bigiotteria, dècoupage, soprammobili, ecc.).

 

Tipologie di merce non ammesse (elenco indicativo ma non esaustivo):

  • animali;
  • oggetti di particolare valore di antiquariato;
  • metalli (oro, argento) e preziosi;
  • prodotti alimentari (ad eccezione di un unico punto di somministrazione);
  • strumenti da punta e da taglio;
  • attrezzatura da cantiere;
  • armi e materiali esplosivi e combustibili;
  • qualsiasi genere di materiale destinato a un pubblico di soli adulti;
  • ulteriori beni la cui commercializzazione richieda il possesso di particolari requisiti soggettivi e autorizzazioni e/o licenze, abilitazioni, concessioni;
  • esposizione o vendita di articoli appartenenti a

E’ vietata la vendita di articoli nuovi ancora contenuti nell’imballaggio originario ovvero acquistati all’ingrosso con finalità commerciali.


All’interno dell’area potrà essere allestito un unico punto di somministrazione di alimenti e bevande gestito da un operatore commerciale associato all’Associazione o gestito dall’Associazione stessa, al fine di soddisfare l’esigenza di ristoro degli avventori e degli espositori durante lo svolgimento del mercato. L’operatore dovrà essere in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche per vendita di alimenti e bevande o in alternativa dovrà presentare la SCIA per somministrazione temporanea tramite lo sportello telematico del Comune di Lonate Ceppino.

 

 Art. 6 – Disciplina della gestione

L’organizzatore si assume ogni responsabilità connessa alla gestione, in particolare per danni a persone o cose, o per omissioni e/o violazioni delle norme vigenti. Riconosce e dà atto che il Comune è esente da ogni e qualsiasi responsabilità, sia diretta che indiretta, per eventuali danni a chiunque, cose comprese, che dovessero capitare a causa o in dipendenza dello svolgimento della manifestazione, nonché furti, sottrazioni, danneggiamenti ed altro, dovuti a qualsiasi causa od evento, della merce esposta.

 

Il gestore, in particolare, dovrà:

  • organizzare gli spazi espositivi;
  • farsi carico della pulizia dell’area nonché della custodia dei bagni connessi, che dovranno essere riconsegnati in perfette condizioni igieniche;
  • prevedere servizi aggiuntivi in materia di sicurezza le cui spese sono poste interamente a carico del soggetto assegnatario;
  • verificare che ciascun operatore, al termine dell’evento, lasci l’area libera e pulita;
  • vigilare sul divieto assoluto di richiamare il pubblico con grida, richiami sonori e simili;
  • far rispettare il divieto assoluto di appendere oggetti sulla segnaletica, su piantumazioni, cancellate o qualsiasi altro elemento di arredo urbano, così come la loro manomissione;
  • ripristinare l’arredo urbano nella propria collocazione qualora spostato previa autorizzazione;
  • vigilare affinché, nel corso dell’evento, vengano tenuti comportamenti che non danneggino le aree e che rispettino le norme regolamentari;
  • garantire che le strutture e materiali utilizzati possiedano i requisiti di legge per l’uso al quale vengono destinati, che siano montati sul posto a perfetta regola d’arte, in modo da evitare possibilità di danni o pericoli per chiunque, anche in caso di avverse condizioni meteo, e garantire la sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione;
  • garantire che ciascun associato non esponga merce di provenienza furtiva o comunque merci che per la loro qualità inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, adottando i conseguenti provvedimenti nei confronti degli espositori che si rendessero responsabili di tali infrazioni. L' Associazione dovrà provvedere all' immediato allontanamento, impegnandosi a segnalare alle autorità competenti eventuali irregolarità;
  • provvedere a proprie spese all’organizzazione della raccolta rifiuti distinta per frazioni recuperabili quali carta – plastica - vetro e frazione residua del rifiuto solido urbano, secondo le indicazioni impartite dal Comune;
  • intraprendere qualsiasi iniziativa per evitare che i veicoli lasciati in sosta lungo le strade adiacenti la zona del mercatino possano costituire motivo di pericolo o di intralcio alla circolazione stradale;
  • curare il rispetto delle disposizioni sulla viabilità (posizionamento/rimozione cartelli, transenne e simili per la modifica della viabilità) impartite dalla Polizia Locale, assicurandosi che sia sempre garantito il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza e quelli autorizzati, nonché il rispetto dei diritti dei terzi ed il rispetto di eventuali concessioni di occupazione suolo pubblico già rilasciate

 

In nessun caso potrà essere previsto o richiesto al pubblico il pagamento per l’accesso all’area dell’evento.

 

E’ vietato sub-concedere a terzi l’area in modo totale o parziale, anche gratuitamente e cambiare destinazione e uso della stessa.

 

L'Amministrazione Comunale, ogni qualvolta sopraggiungano fatti rilevanti o ricorrenze o lo ritenga opportuno si riserva insindacabilmente di sospendere temporaneamente la manifestazione, oppure, per giustificati motivi, annullarla definitivamente senza che per questo il soggetto organizzatore possa avanzare pretese di alcun tipo.

 

Per motivi di necessità l'Amministrazione Comunale può procedere in qualsiasi momento alla riduzione dell’area o all’ampliamento utilizzando se necessario altre aree pubbliche, oppure spostare tutta la manifestazione in altra località del territorio comunale, senza che per questo il concessionario e gli espositori possano avanzare alcuna pretesa.

 

 Art. 7 - Modalità di partecipazione, presentazione della domanda e documentazione richiesta

La proposta, composta dalla domanda e dagli allegati di seguito specificati, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 Maggio

 2026 ed inoltrata all’indirizzo PEC: comune.lonateceppino@pec.regione.lombardia.it

 

Le proposte che dovessero pervenire successivamente al termine perentorio sopra indicato, anche per cause di forza maggiore, non saranno ammesse alla selezione.

Ai fini della partecipazione al presente Avviso Pubblico, i soggetti proponenti dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente redatta facendo uso del modello allegato al presente Avviso (Allegato A), firmata dal Legale Rappresentante e corredata di copia del documento di identità in corso di validità.

 

Possono presentare la domanda esclusivamente i rappresentanti legali delle associazioni legalmente costituite e registrate presso il Registro Nazionale del Terzo Settore che tra gli scopi statutari abbiano attività di promozione sociale.

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione richiedente;
  • dichiarazione antimafia secondo il modello predisposto, resa ai sensi del Lgs. n. 159 del 06.09.2011, corredata dalla copia del documento di identità di ciascun dichiarante (allegato B);
  • curriculum del soggetto organizzatore richiedente, attestante l’esperienza dello stesso in manifestazioni analoghe, svolte nell’ultimo triennio, nel quale dovranno essere riportati i luoghi e i periodi delle manifestazioni svolte;
  • una proposta progettuale redatta secondo le indicazioni di cui all’art. 9 del presente Avviso;
  • dichiarazione di avvenuta presa visione dell’area.

 

 

Il modello di domanda comprende dichiarazione di impegno, in caso di assegnazione dell’area al deposito della seguente documentazione:

  • polizza assicurativa RCT, a copertura di qualsivoglia danno a persone, animali e cose, derivanti da fatti causati o connessi alle attività svolte nel corso dell’evento e dell’allestimento e smontaggio delle postazioni, danni per i quali l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità;

 

 Art. 8 - Cause di esclusione

Costituiscono causa di esclusione delle domande di partecipazione pervenute in adesione al presente avviso pubblico:

  • il mancato rispetto dei termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico e la completa assenza della documentazione prevista dall’art. 7;
  • la mancata presentazione e/o sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui all’allegato A;
  • la totale assenza della proposta progettuale;
  • le domande pervenute da singoli soggetti
Art. 9 - Indicazioni tecniche

La proposta progettuale per la realizzazione e lo svolgimento dell’evento, strutturata nei capitoli meglio descritti nel successivo art. 11, dovrà contenere:

  • la stesura di una relazione progettuale descrittiva delle tipologie delle strutture espositive, degli impianti previsti, qualora necessari, dell’organizzazione dell’area e di eventuali proposte migliorative della stessa;
  • descrizione di precedenti eventi realizzati nello stesso ambito;

Le strutture utilizzate dovranno essere posizionate in modo da:

  • rispettare la normativa prevista per il transito dei pedoni e per i mezzi di soccorso e di polizia;
  • lasciare liberi i passaggi per utenti vulnerabili;

L'allestimento e il montaggio dei mezzi, dell'area di vendita e di tutte le altre strutture dovranno essere conformi alla normativa di legge, dal punto di vista amministrativo, tecnico, del Codice della Strada, della sicurezza e dei requisiti igienico sanitari. La dislocazione finale delle strutture sarà valutata dai competenti Uffici Comunali.

 
Art. 10 - Procedura di valutazione

La partecipazione al presente Avviso Pubblico darà corso ad un esame delle proposte progettuali pervenute che condurrà alla formazione di una graduatoria.

 

Le domande di partecipazione, corredate delle proposte progettuali e dall’allegata documentazione, saranno valutate in ordine alla qualità complessiva del progetto da una Commissione a tale scopo nominata, composta da soggetti in possesso di competenze


specifiche ed interni all’Amministrazione, per i quali sarà accertata l’assenza di conflitti di interessi anche potenziali.

 

La Commissione di valutazione procederà alla verifica delle domande regolarmente pervenute per il solo controllo dell’ammissibilità delle proposte, sulla base della documentazione presentata.

In caso di carenze o irregolarità sanabili della documentazione, ad eccezione delle cause di esclusione previste all’art. 8 del presente avviso pubblico, il proponente sarà invitato a fornire le necessarie integrazioni o regolarizzazioni entro un termine perentorio. Conclusa l’attività di verifica di ammissibilità delle domande, la Commissione procederà alla valutazione delle proposte progettuali pervenute, finalizzata alla formazione della graduatoria. La Commissione si esprimerà in merito ai contenuti esplicitati nella proposta progettuale attribuendo un punteggio collegiale nei limiti massimi previsti per ciascun singolo criterio di cui all’art. 11 del presente Avviso.

 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Lonate Ceppino.

La comunicazione di concessione dell’area verrà comunicata, a conclusione della procedura, all’Associazione assegnataria.

 

Entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione dell’area, il concessionario dovrà confermare l’accettazione dell’affidamento e presentare richiesta di concessione all’occupazione di suolo pubblico corredata dalla documentazione.

 

L’Amministrazione si riserva di verificare, anche successivamente al rilascio della concessione, la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. In caso di dichiarazioni false e mendaci si procederà nei termini di legge e all’immediata revoca della concessione che sarà causa di esclusione dalla partecipazione a successivi bandi.

 

 Art. 11 - Criteri di valutazione e relativi punteggi

L’assegnazione del punteggio, pari ad un massimo di punti 50, avverrà secondo i seguenti criteri:

 

 

ELEMENTO DI QUALITA’

CRITERI

PUNTEGGIO MASSIMO

ATTRIBUIBILE

ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE

DELLO SPAZIO

Tipologia, qualità, staticità delle strutture con particolare riguardo ai materiali utilizzati all’aspetto dei banchi e uso di attrezzatura

che consenta l’esposizione ordinata della merce.

 

Max punti 3

PROGETTO COMMERCIALE

Capacità di garantire la diversificazione merceologica

Max punti 5

Numero degli associati (espositori)

Max punti 7

Sistemi di verifica dei requisiti degli associati

e controllo provenienza merci esposte

Max punti 10

ESPERIENZA

Precedenti eventi documentati nello stesso

Max punti 15


 

PROFESSIONALE

ambito

 

PROPOSTE DI

INTERVENTI SUL TERRITORIO

Proposte di servizi e/o interventi sul

territorio per la riqualificazione e la manutenzione delle aree interessate

Max punti 10

 

 

In caso di parità di punteggio si procederà a redigere la graduatoria in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

 

Il soggetto proponente che avrà totalizzato il maggior punteggio risulterà assegnatario dell’area nel periodo richiesto.

 

Nel caso di rinuncia o decadenza del soggetto primo in graduatoria, il Comune potrà proporre l’assegnazione dell’area ai soggetti collocati in graduatoria, seguendo l’ordine della stessa.

Art. 12 - Concessione per l’Occupazione di Suolo Pubblico

Lo svolgimento dell’evento sarà condizionato al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico temporanea  e al successivo versamento della relativa tassa (ex TOSAP), in base al numero degli espositori presenti.

 

Ai fini del rilascio del provvedimento concessorio, l’operatore risultato assegnatario dell’area sulla base del punteggio conseguito, dovrà trasmettere la seguente documentazione:

  1. domanda di concessione per l’occupazione di suolo pubblico;
  2. copia di polizza assicurativa RCT, a copertura di qualsivoglia danno a persone, animali e cose, derivanti da fatti causati o connessi alle attività svolte nel corso dell’evento e dell’allestimento e smontaggio delle postazioni, danni per i quali l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità;
  3. copia dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche dell’operatore incaricato del servizio di somministrazione di alimenti e bevande oppure deposito, nei tempi previsti, della SCIA di somministrazione di alimenti e bevande effettuata direttamente dall’organizzatore o dall’operatore incaricato.

La partecipazione al presente Avviso Pubblico comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nello stesso.

Art. 13 - Obblighi del concessionario

È fatto obbligo al concessionario di garantire quanto segue:

  • esibire, ad ogni richiesta degli organi di controllo copia dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche dell’operatore incaricato del servizio di somministrazione di alimenti e bevande oppure copia della ricevuta di avvenuta presentazione, nei tempi previsti, della SCIA temporanea di somministrazione di alimenti e bevande effettuata direttamente dall’organizzatore o dall’operatore incaricato;
  • esibire, ad ogni richiesta degli organi di controllo la concessione di occupazione suolo pubblico e/o qualsiasi altro documento necessario per le eventuali verifiche relative alla manifestazione stessa;
  • assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone derivanti dallo svolgimento della manifestazione;
  • assumere a proprio carico ogni responsabilità per il mancato rispetto, da parte dei partecipanti alla manifestazione, della normativa vigente che comporterà l’immediata revoca della concessione e sarà causa di esclusione della partecipazione ai successivi

 

È tassativamente vietata l’occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati.

Art. 14 – Revoca della concessione

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione per grave o ripetuta inadempienza dell’Associazione concessionaria rispetto agli impegni assunti con il disciplinare di oneri, tali da compromettere la correttezza di gestione del mercato e, in particolare, in caso di ripetute situazioni di:

  • mancato rispetto degli orari di svolgimento del mercatino fissati nel disciplinare;
  • mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (mancata pulizia dell’area, eventuali danni arrecati all’area);
  • occupazione maggiore dello spazio dato in

La revoca della concessione verrà effettuata previo avvio del procedimento all’Associazione concessionaria, lasciando un tempo non inferiore a 10 giorni per ricevere le eventuali controdeduzioni. Scaduto tale termine l’ufficio competente provvederà ad emettere provvedimento definitivo di revoca della concessione da notificarsi all’Associazione anche a mezzo posta elettronica certificata.

 

In caso di emanazione di provvedimento di revoca per una delle suddette cause, il concessionario non potrà partecipare a eventuali bandi e ottenere nuove concessioni per lo svolgimento di iniziative analoghe presso il Comune di Lonate Ceppino.

 

Il gestore potrà altresì scindere la concessione con un preavviso di 30 giorni senza incombere in sanzioni o penali.

 
Art. 15 - Sanzioni

Il concessionario assumerà in proprio ogni responsabilità per il mancato rispetto da parte degli espositori/venditori della normativa vigente, con l’applicazione delle seguenti sanzioni:

 

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE

SANZIONE

Per aver sub-concesso ad altri lo spazio oggetto di concessione

Revoca della concessione ed esclusione dalla partecipazione ai bandi successivi

Per non aver ripristinato l’area nei termini

e nelle modalità previste dalla concessione

Applicazione della sanzione pari ad € 200,00

Inosservanza dell'orario di occupazione dell’area concessa

Applicazione della sanzione pari ad € 200,00


Art. 16 - Clausola di Riserva

Il presente Avviso non impegna l’Amministrazione che si riserva il potere di sospendere, annullare o revocare la presente procedura per motivi d’interesse pubblico sopravvenuti, senza che i concessionari possano nulla eccepire o rivendicare.

 

Sono comunque fatte salve le eventuali prescrizioni e/o limitazioni imposte dalla Questura di Varese per problemi di ordine pubblico, correlate ad eventi nelle zone limitrofe, nonché eventuali disposizioni/prescrizioni per eventi straordinari o di carattere sociale e/o sanitario.

Art. 17- Pubblicità ed informazioni sull’Avviso

Il presente Avviso Pubblico è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Lonate Ceppino e sul sito istituzionale del Comune per 15 giorni.

Art. 18 - Controlli

Il Comune di Lonate Ceppino tramite propri addetti potrà in qualunque momento ispezionare o far accertare il rispetto degli adempimenti e degli altri obblighi di assegnazione.

Art. 19 - Rinvio alle norme vigenti

Per quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia alle norme ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di autonomi e distinti titolari, si obbligano a garantire che il trattamento dati eventualmente derivante dal presente contratto sia svolto nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy – D.Lgs. n. 196/2013 e succ. mod., nonché del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (“Gdpr”). I dati personali eventualmente acquisiti e/o forniti per l’esecuzione del contratto saranno trattati ai sensi della suddetta normativa esclusivamente in quanto attività necessaria per l’adempimento degli impegni contrattuali, nonché in ottemperanza degli obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) Gdpr. Potrebbero altresì essere trattati in relazione all’assolvimento di compiti di interesse pubblico o per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e art. 9 lett. g) e f) del Regolamento UE 679/2016. A tal riguardo le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano di essere state già reciprocamente informate in forma estesa ai sensi dell’art. 13 Gdpr, rinviando espressamente alle rispettive informative sul trattamento dei dati, in qualunque momento reperibili tramite il proprio sito istituzionale o tramite una mail di richiesta indirizzata al Titolare.

Art. 21 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 5, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), il Responsabile del Procedimento è il Comm. Capo Maria Angela Cassese (m.cassese@lonateceppino.com)

 

 

Lonate Ceppino,16.04.2026

Il Responsabile servizio

Area Polizia Locale e Protezione Civile

Comm. Capo Maria Angela Cassese


Documenti allegati

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

23/04/2026 11:07




Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri

Ricrea Immagine
Digita il codice visualizzato: